PERMESSO RACCOLTA FUNGHI 2022 - NOVITA' con entrata dei territori di Valdagno e Recoaro Terme
Valide nel territorio dei comuni di Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valdagno e Valli del Pasubio.


TITOLO PER LA RACCOLTA

Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta del versamento del contributo, stabilito dall' Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino, accompagnata da documento di identità in corso di validità. Detto titolo può essere rilasciato solo ai soggetti che hanno compiuto 14 anni. Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purchè accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta.

 

CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA

Sono stabiliti i seguenti importi:

Contributo Validità Costo residenti Costo non residenti
 Giornaliero  Giorno prescelto  Euro 8.00  Euro 8.00
 Mensile  30gg dal giorno prescelto  Euro 20.00  Euro 40.00
 Annuale  12 mesi  Euro 30.00  Euro 50.00


RICEVUTE VERSAMENTO CONTRIBUTI

Sono rilasciate dall'Unione Montana, dai pubblici esercizi a ciò abilitati, sono valide inoltre le ricevute dei bollettini di versamento in conto corrente postale o bancario. Il pagamento può avvenire mediante versamento in c/c postale numero 18267369, intestato a Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino, Largo Fusinelle 1, 36015 Schio; oppure tramite versamento su c/c bancario IBAN IT61L 02008 88380 000105498549 presso Banca Unicredit filiale di Santorso intestato a Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino. Nella causale del versamento dovrà essere indicato il nominativo dell’intestatario, la tipologia di contributo, l’importo e la data di inizio validità.
Pagamento tramite PAGO PA con link: http://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=RACCOLTA_FUNGHI

 

GIORNATE DI RACCOLTA

Le giornate di raccolta sono: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.


ORARIO

La raccolta è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto.


ESONERI

Sono esonerati dal “contributo per la raccolta”:
- i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi;
- i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000.


RACCOLTA PER INTEGRAZIONE DI REDDITO

chi intende effettuare la raccolta dei funghi a scopo di integrazione del reddito, deve presentare all' Unione Montana la documentazione prevista dalle norme vigenti.


LIMITI DI RACCOLTA

  1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg.3, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:
    a) Agrocybe aegerita (pioppini);
    b) Amanita ceasarea (ovuli);
    c) Boletus gruppo edulis (porcini);
    d) Calocybe gambosa (trichloma georgii) (fungo di s. giorgio, prugnolo);
    e) Cantharellus cibarius (finferlo, gallinaccio);
    f) Cantharellus lutescens (finferlo);
    g) Clitopilus prunulus (prugnolo);
    h) Clitocybe geotropa;
    i) Craterellus cornucopioides (trombetta da morto);
    j) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo);
    k) Morchella tutte le specie compresi i generi mitrophora e verpa (spugnola);
    l) Polyporus poes caprae (piede di capra);
    m) Tricholoma gruppo terreum (morette);
    n) Russola virescens (verdone);
  2. I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati;
  3. Nessun limite quantitativo è posto al proprietario, all’usufruttuario, al conduttore del fondo e loro familiari, nell’ambito del fondo in proprietà o in possesso.
  4. I titolari di agevolazioni alla raccolta possono raccogliere fino al triplo del limite previsto dal comma 1);
  5. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre (3) esemplari per specie.
  6. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
  7. E’ vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.


INFORMAZIONI UTILI

  1. La raccolta deve essere effettuata con contenitore rigido ed areato (ad esempio un cesto in vimini) e i funghi devono essere sommariamente puliti all’atto della raccolta.
  2. La raccolta funghi va effettuata senza danneggiare il terreno con attrezzi non idonei (ad esempio con rastrelli...), senza danneggiare le radici delle piante vicine, e senza distruggere volontariamente i corpi fruttiferi di funghi non raccolti.
  3. È vietata la raccolta dei funghi in aree urbane per una fascia di 10 metri dal margine della strada di viabilità pubblica, nei giardini, nei parchi privati e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 m., salvo che ai proprietari stessi.
  4. I proprietari dei terrieri possono vietare la raccolta da parte di terzi, con apposite segnalazioni lungo la proprietà con cartelli e tabelle recanti tale divieto.