PERMESSO RACCOLTA FUNGHI 2022 - NOVITA' con entrata dei territori di Valdagno e Recoaro Terme
Valide nel territorio dei comuni di Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valdagno e Valli del Pasubio.
TITOLO PER LA RACCOLTA
Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta del versamento del contributo, stabilito dall' Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino, accompagnata da documento di identità in corso di validità. Detto titolo può essere rilasciato solo ai soggetti che hanno compiuto 14 anni. Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purchè accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta.
CONTRIBUTI PER LA RACCOLTA
Sono stabiliti i seguenti importi:
Contributo | Validità | Costo residenti | Costo non residenti |
Giornaliero | Giorno prescelto | Euro 8.00 | Euro 8.00 |
Mensile | 30gg dal giorno prescelto | Euro 20.00 | Euro 40.00 |
Annuale | 12 mesi | Euro 30.00 | Euro 50.00 |
RICEVUTE VERSAMENTO CONTRIBUTI
Sono rilasciate dall'Unione Montana, dai pubblici esercizi a ciò abilitati, sono valide inoltre le ricevute dei bollettini di versamento in conto corrente postale o bancario. Il pagamento può avvenire mediante versamento in c/c postale numero 18267369, intestato a Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino, Largo Fusinelle 1, 36015 Schio; oppure tramite versamento su c/c bancario IBAN IT61L 02008 88380 000105498549 presso Banca Unicredit filiale di Santorso intestato a Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino. Nella causale del versamento dovrà essere indicato il nominativo dell’intestatario, la tipologia di contributo, l’importo e la data di inizio validità.
Pagamento tramite PAGO PA con link: http://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=RACCOLTA_FUNGHI
GIORNATE DI RACCOLTA
Le giornate di raccolta sono: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica.
ORARIO
La raccolta è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto.
ESONERI
Sono esonerati dal “contributo per la raccolta”:
- i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi;
- i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000.
RACCOLTA PER INTEGRAZIONE DI REDDITO
chi intende effettuare la raccolta dei funghi a scopo di integrazione del reddito, deve presentare all' Unione Montana la documentazione prevista dalle norme vigenti.
LIMITI DI RACCOLTA
- La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg.3, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie:
a) Agrocybe aegerita (pioppini);
b) Amanita ceasarea (ovuli);
c) Boletus gruppo edulis (porcini);
d) Calocybe gambosa (trichloma georgii) (fungo di s. giorgio, prugnolo);
e) Cantharellus cibarius (finferlo, gallinaccio);
f) Cantharellus lutescens (finferlo);
g) Clitopilus prunulus (prugnolo);
h) Clitocybe geotropa;
i) Craterellus cornucopioides (trombetta da morto);
j) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo);
k) Morchella tutte le specie compresi i generi mitrophora e verpa (spugnola);
l) Polyporus poes caprae (piede di capra);
m) Tricholoma gruppo terreum (morette);
n) Russola virescens (verdone); - I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati;
- Nessun limite quantitativo è posto al proprietario, all’usufruttuario, al conduttore del fondo e loro familiari, nell’ambito del fondo in proprietà o in possesso.
- I titolari di agevolazioni alla raccolta possono raccogliere fino al triplo del limite previsto dal comma 1);
- La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre (3) esemplari per specie.
- Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
- E’ vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.
INFORMAZIONI UTILI
- La raccolta deve essere effettuata con contenitore rigido ed areato (ad esempio un cesto in vimini) e i funghi devono essere sommariamente puliti all’atto della raccolta.
- La raccolta funghi va effettuata senza danneggiare il terreno con attrezzi non idonei (ad esempio con rastrelli...), senza danneggiare le radici delle piante vicine, e senza distruggere volontariamente i corpi fruttiferi di funghi non raccolti.
- È vietata la raccolta dei funghi in aree urbane per una fascia di 10 metri dal margine della strada di viabilità pubblica, nei giardini, nei parchi privati e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 m., salvo che ai proprietari stessi.
- I proprietari dei terrieri possono vietare la raccolta da parte di terzi, con apposite segnalazioni lungo la proprietà con cartelli e tabelle recanti tale divieto.